Oltre le sanzioni sul conteggio del ravvedimento operoso vanno calcolati gli interessi al tasso legale, con il metodo “giorno per giorno”, sulla sola imposta. Importo degli interessi: somma dovuta X (moltiplicato) giorni di ritardo X (moltiplicato) il tasso : (diviso) 36500
Variazioni apportate alla procedura
Finanziamenti – Agevolazioni
Siamo operativi in tutta Italia
19/12/2014
Variazione del tasso legale dall’1,0% al 0,5% a partire dal 1/1/2015 (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre).
16/12/2011
Variazione del tasso legale dall’1,5% al 2,5% a partire dal 1/1/2012 (Decreto del Ministero delle Finanze del 12/12/2011 pubblicato in G.U. il 15/12/2011).
11/07/2011
Ravvedimento “sprint” con decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 se il versamento avviene entro 14 giorni la sanzione viene ridotta a 0,20% per ogni giorno di ritardo sino a max 2,80% (14 giorni x 0,20).
09/02/2011
Le nuove sanzioni decorrono per le violazioni commesse dal 1/2/2011; mentre per le violazioni commesse in precedenza e ravvedute dopo tale data continuano a scontare le precedenti sanzioni.
20/12/2010
Con decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 7/12/2010 pubblicato in G.U. n. 292 del 15/12/2010 , il ministro ha fissato nella misura del 1,5% in ragione d’anno il saggio degli interessi legali. La legge di stabilità per il 2011 varia anche le sanzioni a partire dal 1 febbraio 2011; 3%(1/10) per il ravvedimento entro i 30 giorni; 3,75%(1/8) se oltre i 30 giorni ma entro il termine della dichiarazione annuale.
22/12/2009
Con decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2009, il ministro ha fissato nella misura del 1% in ragione d’anno il saggio degli interessi legali.
13/12/2008
Con Decreto 185/2008 in vigore dal 29/11/2008 le sanzioni sono state così ridotte: Se entro 30 giorni 1/12 (invece di 1/8); se entro un anno o entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale 1/10 (invece di 1/5)
14/01/2008
Con Decreto del 12 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007, con il quale il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha fissato nella misura del 3% in ragione d’anno il saggio degli interessi legali.
19/07/2007
Agenzia delle Entrate Risoluzione del 22/05/2007 n. 109 Il versamento degli interessi deve essere eseguito contestualmente al pagamento del tributo e delle sanzioni. Per il versamento dei soli interessi, si istituiscono i seguenti codici tributo:
” 1989 “, denominato “Interessi sul ravvedimento – Irpef”;
” 1990 “, denominato “Interessi sul ravvedimento – Ires”;
” 1991 “, denominato “Interessi sul ravvedimento – IVA”;
” 1992 “, denominato “Interessi sul ravvedimento – Imposte sostitutive”
” 1993 “, denominato “Interessi sul ravvedimento – Irap”;
” 1994 “, denominato “Interessi sul ravvedimento – Addizionale Regionale”
” 1998 “, denominato “Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale”;
Per la compilazione dei modelli F24 i contribuenti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:
i codici tributo 1989, 1990, 1991 e 1992 devono essere esposti nella sezione “erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
i codici tributo 1993 e 1994 devono essere utilizzati nella sezione “regioni”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, associando il codice della regione desumibile dalla tabella T0 “codici delle regioni e delle province autonome” pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella sezione “codici attivita’ e tributo”;
il codice tributo 1995 deve essere utilizzato nella sezione “ICI ed altri tributi locali”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” unitamente al codice dell’ ente reperibile dalla tabella T1 “codici degli enti locali” pubblicata nella sezione “codici attivita’ e tributo” del sito www.agenziaentrate.gov.it
In tutti i casi nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l’anno d’imposta cui si riferisce il ravvedimento espresso nella forma AAAA. Si precisa che le nuove modalita’ non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dai sostituti d’imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770.
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